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DETRAZIONE DEL 55% PER SOSTITUZIONI STUFE E CAMINETTI
9.09.2009

Con la R.M. 12.08.2009, n. 215/E l’Agenzia delle Entrate ha stabilito che la detrazione Irpef/Ires del 55% spetta anche se il preesistente impianto di riscaldamento è costituito da stufe, caminetti, apparecchi per il riscaldamento localizzato ad energia radiante e scaldacqua unifamiliari, a patto che (contemporaneamente) siano fissi e che la somma delle loro potenze nominali del focolare sia maggiore o uguale a 15 Kw. Inoltre, l’agevolazione fiscale spetta anche se l’edificio oggetto degli interventi edilizi è accatastato come “unità collabente”, cioè un fabbricato totalmente o parzialmente inagibile e non produttivo di reddito.